Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati «in elevato» di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico.