Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito di un piano attuativo o di altro strumento di pianificazione o di programmazione siano previste diverse unità di intervento, ai fini della determinazione del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza procedere al cumulo con il valore delle opere concernenti le altre unità di intervento o l'intervento nel suo complesso.».