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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.48. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.48.

  Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
   a) il minore dimensionamento dell'edificio;
   b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
   c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture;
   d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
   e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

  3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 2-novies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così come definite dal presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.