Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le «imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare» sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le predette imprese, organismi, e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici;.