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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.3. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.3.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti».