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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.22. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.22.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
  2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».