All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera p-quater), aggiungere la seguente:
p-quinquies) il comma 4 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 20 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento.».