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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.08. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.08.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

  1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli articoli 14 e seguenti legge 27 gennaio 2012, n. 3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
  3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla nota ll-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
  4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.