Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)
1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui al primo periodo del comma 1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sei anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 dello stesso DM».