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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.015. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.015.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

  1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.
  2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
  3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.