Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. Dopo il 2o comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:
3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.