Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi.