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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
1.2.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

  1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.
  2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-bis, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere vincolante dei princìpi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.
(Disciplina applicabile)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione europea:
   a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
   b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
   c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.
(Acquisizioni in economia)

  1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.
  2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.
  3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.
(Norma transitoria)

  1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

  Conseguentemente all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.

ident. 1.100.