stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.38. in Assemblea riferita al C. 2617-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/09/2020  [ apri ]
1.38.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ogni nuova o diversa misura per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 è adottata con legge o atto avente forza di legge, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Nelle more dell'adozione, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.