Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere, a carico dell'INPS, l'erogazione di una indennità mensile integrativa della retribuzione a beneficio della donna lavoratrice, per un periodo non superiore a tre mesi, a decorrere dal rientro al lavoro dopo la cessazione del congedo obbligatorio.