stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per incentivare l'occupazione giovanile)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro giovanile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'erogazione di un contributo mensile alle imprese che selezionano giovani inattivi, ovvero cittadini tra i 16 e i 29 anni di età disoccupati e non iscritti a nessun tipo di corso di studio, per un periodo di formazione e lavoro tra i 3 e i 9 mesi, a condizione di non sostituire rapporti di lavoro in essere;

   b) riformare il programma «Garanzia Giovani» istituito dal decreto-legge n. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in linea con la proposta di raccomandazione della Commissione Europea COM(2020)276 prevedendo l'anticipo di parte delle erogazioni per evitare problemi di liquidità ai giovani appartenenti alle famiglie economicamente più svantaggiate;

   c) contrastare il fenomeno dei tirocini non retribuiti in linea con la risoluzione del Parlamento Europeo COM(2020)276, prevedere un rimborso spese minimo per i tirocini curriculari e introdurre un limite massimo alla durata dei tirocini extra-curriculari a 3 mesi con una sola possibilità di rinnovo;

   d) riformare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante semplificando i numerosi oneri burocratici vigenti.

  3. I benefìci di cui al comma 2 sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.