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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.8. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
4.8.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di paternità con le seguenti: , di paternità e per la malattia del figlio.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo per la malattia del figlio, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di venti giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni;

   b) prevedere che per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.;

   al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: ai commi 2, 3 e 3-bis;

   alla rubrica, sostituire le parole: e di paternità con le seguenti: , di paternità e per la malattia del figlio.