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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.50. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
4.50.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio.