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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.19. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
2.19.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Istituzione del reddito per l'infanzia).

  1. Al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, per un importo di 400 euro per dodici mensilità, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
  4. L'assegno di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo, e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-bis.
(Istituzione del reddito di gioventù)

  1. È riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del venticinquesimo anno d'età per un importo di 250 euro per dodici mensilità, su richiesta dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro.
  2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto fino al compimento del venticinquesimo anno di età
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
  4. L'assegno di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo, e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.