Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) assicurare un incremento stabile delle risorse del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo che le risorse non utilizzate restino comunque nelle disponibilità del medesimo Fondo;.