stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.51. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
1.51.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere che gli importi delle somme e dei benefici economici erogati ai sensi della presente legge e dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa non siano considerati:

    1) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    2) ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

    3) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge.