Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che, ai fini dell'accesso alle misure previste dalle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, la condizione di nucleo familiare possa essere dedotta dalle risultanze anagrafiche o dalla sussistenza tra il genitore e l'altra figura adulta di riferimento per il minore di un legame stabile, anche indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di filiazione, anche adottiva, tra uno dei due adulti di riferimento e il minore.