Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che i permessi per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di accompagnare la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero ad un parente entro il secondo grado.