Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) prevedere benefici economici, incentivi e altre agevolazioni a favore dei genitori con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ulteriori a quelli previsti dalla normativa vigente, finalizzati ad assicurare loro pari opportunità nella crescita dei figli.