Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) stabilire un periodo minimo, non inferiore a 12 settimane, di congedo parentale facoltativo non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, a cui aggiungere ulteriori 12 settimane, liberamente condivise tra i due genitori, ottenibili esclusivamente previo utilizzo delle prime 12 settimane previste per ciascuno dei genitori.