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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

  1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge 184 del 1983, è riconosciuto un bonus nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.
  2. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.