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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico sulla maternità e paternità)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. È concessa la fruizione dei permessi di cui al comma 1 anche al coniuge, al convivente stabile o ad un affine, entro il secondo grado, della donna in stato di gravidanza per il suo accompagnamento, documentato dal medico curante iscritto al Servizio sanitario nazionale, in occasione di visite o esami prenatali.
   2-ter. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 2-bis, i lavoratori presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami a cui deve essere sottoposta la donna in stato di gravidanza.».