Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico sulla maternità e paternità)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. È concessa la fruizione dei permessi di cui al comma 1 anche al coniuge, al convivente stabile o ad un affine, entro il secondo grado, della donna in stato di gravidanza per il suo accompagnamento, documentato dal medico curante iscritto al Servizio sanitario nazionale, in occasione di visite o esami prenatali.
2-ter. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 2-bis, i lavoratori presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami a cui deve essere sottoposta la donna in stato di gravidanza.».