Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. I contributi, le misure di sostegno diretto e le prestazioni di cui al comma 2, non sono conteggiati:
a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
c) ai fini dell'eventuale erogazione del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.