Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle regioni e agli enti locali spetta il compito di:
a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;
b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19:30;
c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;
d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della Tagesmutter.