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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.31. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
3.31.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) l'assegno unico universale di cui alla legge n. 46 del 1° aprile 2021 può, per una quota non superiore a un terzo, essere destinato, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi e previo consenso di chi percepisce l'assegno, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta nessun'altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno unico e universale.