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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.16. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2021  [ apri ]
2.16.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) l'importo dell'assegno universale non può in ogni caso essere inferiore all'importo complessivo delle misure a sostegno della famiglia di cui i beneficiari godevano prima dell'entrata in vigore della presente legge.