Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) del presente comma siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) siano messe a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.