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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.03. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/11/2021  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:

   «c-quater) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto;»;

   b) al comma 1, dopo la lettera i-quinquies), è aggiunta la seguente:

   «i-quinquies.1) le spese sostenuta dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per la l'iscrizione dei figli ai centri estivi;»;

   c) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successi alla data del parto.».