stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/11/2021  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

  1. Per ogni famiglia che adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto un bonus nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al comma 1, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.