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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.251. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/11/2021  [ apri ]
3.251.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: progressivo fino alla fine della lettera, con le seguenti: del congedo di maternità fino a quindici mesi, da fruirsi durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto e dodici mesi dopo il parto, con indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione e, limitatamente alle lavoratrici madri, l'estensione del congedo parentale fino a dodici mesi con indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.