Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) limitatamente alle lavoratrici madri, estendere il periodo di congedo parentale fino a dodici mesi con indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.