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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2554

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2020  [ apri ]
1.3.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.