Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo, pertanto, abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post lauream da parte di Università pubbliche e private.