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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2020  [ apri ]
7.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.».
   b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.».
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.».
   d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.
   7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.
   Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».