Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità – anche solo parzialmente – è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.