Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) al comma 7, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:
1) alle parole: «la previsione dello svolgimento delle udienze civili» sono premesse le seguenti: «Con il consenso di tutte le parti,»;
2) dopo le parole: «la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico».