Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7, lettera h), dopo le parole: «la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico».