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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2020  [ apri ]
3.18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

  1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.
  2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ident. 3.19.