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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.17. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2020  [ apri ]
3.17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

  1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.
  4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.
  5. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis».