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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2020  [ apri ]
3.15.

  Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 aggiungere il seguente:
  12-quater.2-bis. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:
   a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
   b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.