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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2020  [ apri ]
1.25.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021, Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.