Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è soppresso;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente comma:
«2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.».