Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.