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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2020  [ apri ]
1.20.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

  2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

  3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

  4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.