Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2021;
b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;
c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1o gennaio 2021.
2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.